Documenti di viaggio
La normativa vigente prevede, al check-in, il controllo dei documenti e il riscontro dell’identità del passeggero con la carta di imbarco. Nel caso di passeggeri che abbiano effettuato il check-in online e si siano recati direttamente al gate, poiché in possesso di solo bagaglio a mano, il riscontro viene effettuato comunque prima dell’imbarco.
Il tipo di documento di identità necessario dipende dalla destinazione e dalla compagnia aerea, si consiglia, pertanto, di consultare il sito internet della linea aerea con cui si è scelto di volare. Prima di partire, è opportuno verificare l’idoneità e la validità dei documenti richiesti per la destinazione prescelta.
I documenti necessari per viaggiare sono diversi e vanno distinti in base alla destinazione del viaggio.
VOLI NAZIONALI
In caso di viaggi sul territorio nazionale, è sufficiente l’esibizione di uno dei documenti di identificazione specificamente indicati all’articolo 35, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica nr. 445 del 28 dicembre 2000 (“Sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d’armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato”).
STATI SCHENGEN
Nel caso di viaggi in Stati Schengen o in Paesi extra-Schengen, l’interessato deve sempre essere in possesso di un documento riconosciuto valido per l’attraversamento delle frontiere.
DOCUMENTI RICONOSCIUTI
Nel dettaglio i documenti riconosciuti validi per l’attraversamento delle frontiere sono:
a) la carta d’identità valida per l’espatrio, così come specificamente previsto dall’articolo 3, del TULPS;
b) il passaporto, rilasciato ai sensi della legge 21 novembre 1967, n. 1185 e successive modificazioni (ovvero i documenti equipollenti ad esso, quali, ad esempio, il passaporto collettivo,disciplinato dall’articolo 20 della medesima fonte normativa);
c) diverso documento di viaggio specificamente riconosciuto dallo Stato di destinazione; nel caso dell’Italia, sono riconducibili a tale ultima categoria le tessere personali di riconoscimento rilasciate ai sensi del D.P.R. 28.07.1967, n. 851, (ai dipendenti civili dello Stato nonché ai militari, tessere AT/BT), nonché il c.d. lasciapassare per minore di anni quindici, specificamente previsto dall’Accordo europeo sulla circolazione delle persone fra i Paesi membri del Consiglio d’Europa, concluso a Parigi il 13 dicembre 1957, vidimato dalle Questure, secondo le disposizioni in materia di passaporto.
Con specifico riguardo alla circolazione nello Spazio dell’Unione Europea (UE), SEE e in Svizzera (CH), occorre precisare che:
Dalla lettura del Manuale pratico delle guardie di frontiera (c.d.Manuale Schengen) emerge che i cittadini UE, SEE e CH possono circolare nello spazio UE, SEE e CH qualora la loro identità sia stata accertata mediante l’esibizione della carta d’identità valida per l’espatrio, del passaporto (o documento equipollente) ovvero di diverso documento di viaggio specificamente riconosciuto dallo Stato di destinazione (come ad esempio, tessere AT/BT e lasciapassare per minore di anni quindici).
Sulla stessa linea, sono le indicazioni contenute nella direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente il diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri; all’articolo 4, viene, infatti, precisato che il cittadino dell’UE munito di una carta d’identità o di un passaporto in corso di validità ha il diritto di lasciare il territorio dello Stato membro per recarsi sul territorio di un altro Stato membro. Tale direttiva è stata recepita dall’Italia con il novellato decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.